Industria 4.0

Industria 4.0

Carel Car vi assiste in tutto il processo di acquisto subordinato all’ottenimento del credito d’imposta “industria 4.0”
Si tratta di un’agevolazione fiscale riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Infatti la legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 44) ha rinnovato gli incentivi di Transizione 4.0 per l’acquisto di beni strumentali, mantenendo l’agevolazione sul credito di imposta ( lo ribadiamo fino al 30 giugno 2023 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2022).

Per poter applicare l’incentivo fiscale i carrelli industriali devono soddisfare tutti i seguenti criteri:


– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)


– interconnessione coi i sistemi informatici di fabbrica per il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program: il bene deve scambiare informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) tramite un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
Per poter applicare l’incentivo fiscale i carrelli industriali devono essere dotati di almeno 2 delle seguenti caratteristiche:

– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
– la guida automatica o semiautomatica soddisfa l’interconnessione e l’integrazione automatizzata solo se la macchina riceve dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto. Pertanto, per soddisfare interconnessione e integrazione automatizzata, le funzioni di sterzata o velocità o arresto devono essere intese come programmabili da un sistema remoto e non esclusivamente adattative sulla base di opportuni sensori (es. come avviene nei sistemi anticollisione).

L’Agenzia delle Entrate specifica che le macchine devono essere utilizzate secondo il paradigma di Industria 4.0. Ciò significa che questa modalità di utilizzo deve essere perseguita e mantenuta per tutta la durata del periodo di godimento dell’agevolazione fiscale.
L’azienda dovrà quindi essere in grado di fornire evidenza che non si tratta di una semplice predisposizione della macchina per l’Industria 4.0, ma di un utilizzo effettivo all’interno dei propri processi. Non sarà sufficiente dimostrare che tali caratteristiche siano potenzialmente utilizzabili.

L’impresa dovrà conseguire effettivi vantaggi dall’utilizzo del bene in modalità Industria 4.0, in termini di produttività, efficienza, miglioramento della qualità, riduzione di scarti o consumi energetici.

Solo in questo modo sarà possibile dimostrare che l’innovazione introdotta con il nuovo bene risulti effettivamente conforme al dettato legislativo.

Quali sono le Aliquote di credito di imposta:

Beni materiali 4.0:


16.11.2020 – 31.12.2021


–40% fino a 2,5 milioni di euro

–30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro

–10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro

01.01.2022- 31.12.2022 (o 30/06/2023 con acconto 20% pagato entro il 31 dicembre 2022)

–40% fino a 2,5 milioni di euro

–20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro

–10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro

Per i  nuovi  investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.